Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) è una forma di privazione della libertà personale, dunque la persona che vi è sottoposta deve essere “assistita, nella procedura, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio“. Questo è stabilito dalla sentenza numero 157 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 35 della legge 833 del 1978, in quanto non prevede la presenza di un legale che supporti il paziente. Prevale su tutto l’articolo 13 della Costituzione che afferma “La libertà personale è inviolabile”.
Secondo la Corte la difesa tecnica facoltativa non basta perché “la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili”. I giudici affermano che il Tso “può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono”. La procedura per imporre il Tso, che prevede la richiesta di due medici dipendenti pubblici e del sindaco, “non risulterebbe totalmente assimilabile” alla “volontaria giurisdizione” del paziente.
I giudici invitano quindi il legislatore a rimettere mano alla normativa del Tso, “valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale” e di “soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali“. La Corte afferma che “la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie“, quindi va considerata la compledssità della questione nel rispetto della libertà del paziente
